Il decreto Milleproroghe e il Collegato lavoro hanno previsto novità per i contratti di lavoro a tempo determinato. Il primo provvedimento normativo modifica al 31 dicembre 2025 il termine entro cui nel settore privato il datore di lavoro può attivare contratti a tempo determinato superiore a 12 mesi con specifiche causali non previste dalla contrattazione collettiva. Il secondo provvedimento (l. 203/2024) apporta modifica riguardante il periodo di prova al contratto di lavoro a tempo determinato.
CAUSALI CONTRATTO A TERMINE
Con l’art. 14 comma 3 del D.L. 202/2024 si sostituisce l’art. 19 comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/2015 la “parola” riguardante il termine al 31 dicembre 2024, prorogandola al 31 dicembre 2025.
Nello specifico il riscritto art. 19 del Testo Unico dei contratti aveva previsto la possibilità di attivare un contratto di lavoro tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, ma non eccedenti i 24 mesi solo in presenza di una delle seguenti condizioni:
- Nei casi previsti e regolamentati dai C.C.N.L. sottoscritti ai sensi dell’art.51 dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale;
- In assenza si quanto su esposto, entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuata dalle parti contraenti;
- Per i casi di sostituzione di altri lavoratori.
Con il Milleproroghe si interviene sul secondo punto, consentendo anche per l’anno 2025 di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, in assenza di indicazioni previste nel CCNL, delegando la possibilità di individuare le esigenze di natura tecnica, produttiva o organizzativa, sempre ovviamente nel limite massimo dei 24 mesi.
PERIODO DI PROVA CONTRATTO A TERMINE
L’art. 13 della L. 203/2024 in vigore dal 12 gennaio 2025 ha previsto che, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro, fermo restando una durata minima di 2 giorni e massimo 15 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e, massimo 30 giorni per i contratti di lavoro superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.
Per maggiori informazioni in merito alla legge di bilancio vi consigliamo la lettura di un nostro precedente articolo.
Autore dell’articolo: Paolo Grimaldi (Consulente in ambito giuslavorativo, Consulente SIASO)