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Novità Legge di Bilancio 2025

Tra gli obiettivi della Legge di Bilancio 2025 entrata in vigore il 30 dicembre 2024 L. n. 207, rivestono particolare importanza le numerose novità che impattano sulla tassazione del reddito da lavoro dipendente che decorrono dal periodo d’imposta anno 2025, come di seguito cerco di riepilogare.

Riforma IRPEF 2025

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre n.305 del provvedimento in attuazione della legge delega fiscale, viene resa strutturale la rimodulazione degli scaglioni IRPEF cosi come già introdotta in via sperimentale nel corso del 2024.

Pertanto, nello specifico sul reddito imponibile, si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:

  • Fino a € 28.000,00 aliquota IRPEF al 23%;
  • Oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00 aliquota IRPEF al 35%;
  • Oltre € 50.000,00 aliquota IRPEF al 43%.
Detrazione lavoro dipendente

Viene reso strutturale quanto già previsto nella Legge di bilancio 2024 in merito all’innalzamento a 1.955,00 euro della detrazione per lavoro dipendente per coloro che hanno redditi fino a 15.000,00 euro. Le detrazioni fiscali per lavoro dipendente e assimilati previste dal Testo unico sulle imposte sui redditi (art. 13 del D.P.R. 917/1986) consentono ai lavoratori dipendenti (ma anche ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinate e continuativa co.co.co. ed ai percettori di altri redditi assimilati come ad esempio l’indennità di disoccupazione Naspi) di ridurre la pressione fiscale sul loro reddito semplicemente con lo status di lavoratore dipendente. L’ammontare della detrazione per lavoro dipendente spettante ai lavoratori ogni mese in busta paga viene calcolato in rapporto ai giorni di detrazioni spettanti nel mese (compreso sabato e domenica).

RIEPILOGO DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE
  • Reddito fino a € 15.000,00

Detrazione annua € 1.955,00 mentre contratto a tempo determinato € 1.380,00

  • Superiore a € 15.000,00 e fino a 28.000,00

Calcolo € 1.910,00 + € 1.190,00*(28.000,00 – redd. complessivo) / (28.000,00-15.000,00)

  • Superiore a € 28.000,00 e fino a 50.000,00

Calcolo € 1.910,00 *(50.000,00 – redd. complessivo) / (50.000,00-28.000,00)

Nuove misure di riduzione del cuneo fiscale

Ai fini della riduzione del cuneo fiscale, a fronte della mancata conferma per l’anno 2025 dell’esonero parziale dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti (esonero IVS 6% e 7%) viene introdotta una misura fiscale che assume due forme quella di BONUS e di DETRAZIONE.

Bonus fiscale

Consiste in una somma integrativa, che non concorre alla formazione del reddito, riconosciuta ai lavoratori dipendenti, con reddito complessivo non superiore a € 20.000,00

L’ammontare del bonus si determina applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali

  • Reddito fino a € 8.500,00                                    aliquota 7,1%
  • Superiore a € 8.500,00 e fino a 15.000,00           aliquota 5,3%
  • Superiore a € 15.000,00 e fino a 20.000,00         aliquota 4,8%
Ulteriore detrazione fiscale

Si tratta di una detrazione fiscale aggiuntiva per i soli titolari di reddito da lavoro dipendente (esclusi quindi i titolari di redditi assimilati) che hanno un reddito complessivo superiore a € 20.000,00 ma inferiore a € 40.000,00 rapportata al periodo di lavoro pari a:

  • 1.000,00 € Reddito superiore a € 20.000,00 ma non a € 32.000,00
  • oltre i 32.000,00 € è ridotta in proporzione all’incremento del reddito, fino ad azzerarsi una volta raggiunta la soglia dei 40.000,00 €

Il bonus e le detrazioni sono riconosciute in via automatica all’atto dell’erogazione delle retribuzioni rimandando in sede di conguaglio fiscale di fine anno, la spettanza delle stesse. Vengono riconosciute dal datore di lavoro senza preventiva indicazione da parte del lavoratore. Nel caso in cui in sede di conguaglio le somme erogate risultassero non spettanti verranno recuperate nel cedolino in unica soluzione se inferiore a € 60,00 o in 10 rate se l’importo supera € 60,00

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Con riferimento al trattamento integrativo D.L. 3/2020 (EX BONUS RENZI) rimangono invariate le condizioni di applicazione nella misura di € 1.200,00 per i soggetti con reddito complessivo fino a € 15.000,00

SOGLIA ESENZIONE DEI FRINGE BENEFIT

Anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 è stato confermato l’innalzamento della soglia fiscale dei fringe benefit. In base a quanto previsto dalla normativa ordinaria (art. 51 c. 3 TUIR) il valore è fissato nella misura di € 258,23. Come già previsto dal 2024, si passa a un limite di esenzione di € 2.000,00 per lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e passa a € 1.000,00 per i lavoratori privi di figli fiscalmente a carico. Rientrano in tale gestione:

  • Valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • Le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, per l’affitto dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

Viene confermato dalla Legge di Bilancio anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 una diminuzione dell’imposta sostitutiva Irpef applicabile ai premi di risultato che viene ridotta dal 10% al 5% nel limite massimo di € 3.000,00 a condizione che nell’anno precedente il reddito di lavoro dipendente non sia stato superiore a € 80.000,00. Possono beneficiare del regime fiscale agevolato i premi di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, qualità efficienza e innovazione misurabili e verificabili, e somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa corrisposti in forza dei contratti collettivi, territoriali o aziendali depositati.

Deducibilità spese trasferte

Fermo restando la disciplina generale in materia di trattamento fiscale delle trasferte al di fuori del comune o all’interno dello stesso, la Legge di Bilancio 2025 dispone che, a far data dal periodo d’imposta 2025, i rimborsi analitici delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (es. taxi servizio noleggio) che vengono sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare reddito solo se i pagamenti di tali spese, vengano effettuati con metodi tracciabili tipo carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. I rimborsi effettuati in contanti determinano l’assoggettamento fiscale e previdenziale. Sono esclusi da tale disposizione, le spese relative ai trasporti mediante autoservizi di linea per le quali il rimborso può continuare ad essere effettuato anche in contanti.

Autore dell’articolo: Paolo Grimaldi  (Consulente in ambito giuslavorativo, Consulente SIASO)

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