Ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto dello scorso 9 marzo 2022: la professione, la figura dell’ASO – operatore di interesse sanitario – è finalmente e completamente recepita grazie all’Accordo sancito tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (7 ottobre 2021)
Come vi avevamo anticipato nei nostri precedenti articoli, il decreto introduce importanti novità che riguardano innanzitutto chi deve seguire o meno il corso di formazione:
CASI DI ESENZIONE TOTALE:
- È esentato dall’obbligo di frequenza e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione ASO chi – alla data dell’entrata in vigore del DPCM del 9 febbraio 2018 – era inquadrato contrattualmente come assistente alla poltrona ed è in grado di produrre una documentazione comprovante almeno 36 mesi, anche non consecutivi, negli ultimi 10 anni.
- È ugualmente esentato chi – alla data dell’entrata in vigore del DPCM del 9 febbraio 2018 – aveva un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di assistente alla poltrona ma ha svolto attività riconducibile a quelle dell’assistente dello studio odontoiatrico sempre per almeno 36 mesi, anche non consecutivi, negli ultimi 10 anni. È necessario produrre, in alternativa o congiuntamente: contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l’impiego del Comune di residenza, estratto conto contributivo INPS, buste paga, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV. Se da tutta questa documentazione non dovesse risultare in maniera chiara le attività riconducibili a quelle dell’assistente di studio odontoiatrico, è necessario presentare l’attestato di formazione in ambito odontoiatrico per adempimenti obblighi decreto legislativo n. 81/08.
ESENZIONE PARZIALE
Gode di un’esenzione parziale chi ha svolto attività lavorative riconducibili a quelle dell’assistente di studio odontoiatrico per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni alla data di entrata in vigore del DPCM del 9 febbraio 2018, ma non possiede la documentazione poco sopra indicata. In questo caso sarà necessario seguire un corso formativo di almeno 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche entro e non oltre il 21 aprile 2023.
A questo particolare percorso formativo si accede solo esibendo un contratto di lavoro individuale registrato prima del 9 febbraio 2018.
A questo punto il decreto deve essere recepito dalle singole Regioni e provincie autonome.