Tutela per i lavoratori affetti da malattie oncologiche o invalidanti

La legge n. 106 del 18 luglio 2025 introduce nel nostro ordinamento una serie di accorgimenti e strumenti che hanno l’obiettivo di tutelare i lavoratori dipendenti nel caso in cui si ritrovano a gestire patologie particolarmente gravi e invalidanti.

I punti salienti sono:

  • possibilità di richiedere un congedo continuativo o frazionato per una durata non superiore a 24 mesi nonché laddove sia decorso tale periodo, di accedere prioritariamente al lavoro agile, sempre che sia compatibile con la mansione svolta dal lavoratore;
  • con decorrenza dal 1˚ gennaio 2026 la possibilità di usufruire di dieci ore annue di permesso con riconoscimento di specifica indennità e contribuzione figurativa per sottoporsi a visite, esami strumentali analisi chimico cliniche e cure mediche frequenti.

Il nostro ordinamento, prima dell’entrata in vigore di questa legge, riservava a favore dei lavoratori che si trovavano in tale situazione, una serie di tutele volte alla conservazione del posto di lavoro e facilitarne lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Le principali tutele si distinguono in:

  • quella contrattuale legate allo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • gestione di permessi e congedi retribuiti;
  • gestione e permessi non retribuiti.

Tra le tutele contrattuali c’è quello che tecnicamente è conosciuto come “periodo di comporto”, un periodo in cui il lavoratore assente per motivi riconducibili allo stato patologico ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il Codice civile all’art. 2110 precisa “nel caso di infortunio o malattia del lavoratore, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto e a seguire l’art. 2118 precisa, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità.” Tale periodo, a cui fa riferimento l’art. 2118, è quanto viene solitamente previsto dal CCNL che regola il rapporto di lavoro, demandando non solo la durata ma anche l’eventuale differenza dei tempi collegata allo stato morboso a cui è sottoposto in lavoratore. La legislazione, inoltre, con il D.lgs 81/2015 art. 3 dispone che a tutti i lavoratori affetti da patologie oncologiche, patologie cronico degenerative che riducono la capacità lavorativa perché soggetti a terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da full/time a part/time, con la possibilità successiva di richiedere la ri −trasformazione a full/time.

TUTELE PREVISTE DALLA LEGGE 106/205

La normativa in questione ha introdotto a favore dei lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, che comportano una invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di richiedere un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore e 24 mesi.

Le regole di tale congedo sono:

  • possibilità di richiederlo al termine dei periodi di assenza giustificata come da CCNL;
  • non è retribuito;
  • non permette al lavoratore di svolgere altre attività lavorativa;
  • è compatibile con eventuali benefici economica o giuridica;
  • non interviene nell’anzianità di servizio e di conseguenza anche ai fini previdenziali, dando però la possibilità all’interessato di riscattare ai fini pensionistici attraverso il pagamento volontario dei contributi.

Il lavoratore ai fini della richiesta del congedo in oggetto, dovrà munirsi di apposita certificazione rilasciata dal proprio medico di medicina generale o dallo specialista che lo ha in cura.

PERMESSI RETRIBUITI PER VISITE O ESAMI

A decorrere dal 1˚ gennaio 2026 a favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, che comportano una invalidità pari o superiore al 74%, viene concessa la possibilità di richiedere dieci ore di permesso retribuito per effettuare esami, analisi e visite mediche. Anche in questo caso, il lavoratore dovrà munirsi di apposita certificazione rilasciata dal proprio medico di medicina generale o dallo specialista che lo ha in cura. Tali permessi generano un’indennità economica secondo quanto già previsto in materia di malattia, che verrà anticipata dal datore di lavoro per conto INPS salvo poi il successivo recupero a conguaglio dai contributi dovuti allo stesso istituto.

Autore dell’articolo: Paolo Grimaldi  (Consulente in ambito giuslavorativo, Consulente SIASO)

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