Come devono regolarsi i professionisti ASO per quanto riguarda le ferie? Fulvia Magenga, Segretario Generale SIASO Confsal ci aiuta a fare chiarezza su questo argomento con esempi semplici e chiari. Qui di seguito trovate l’articolo che ha scritto appositamente per Professione ASO.
Tutti i lavoratori dipendenti, in base alla legge (Art.10 D.Lgs. 66/2003), hanno diritto ad un periodo annuale di ferie (da non confondere con i ROL: Riduzione Orario di Lavoro o Permessi Retribuiti), retribuito e non inferiore a quattro settimane. Questo periodo, “irrinunciabile”, secondo la legge, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o da specifiche discipline di categoria (Art.2 Co. 2 D.Lgs. 66/2003) va goduto per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione consecutive su richiesta del lavoratore, e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Facciamo un esempio per spiegare meglio. Le ferie che matureranno nell’anno 2023 andranno così godute:
- 2 settimane nel corso dell’anno 2023
- 2 settimane entro e non oltre il 30 giugno 2025.
Cosa accade se un lavoratore dipendente il 30 giugno 2025 non ha esaurito le ferie relative all’anno 2023? Purtroppo, i giorni o le ore di ferie residue non godute, si perdono; non possono infatti essere riconosciute economicamente dal datore di lavoro in caso di non godimento.
Perché? Perché il periodo di “ferie” è fondamentale per il lavoratore, in quanto è finalizzato alla tutela psicofisica del lavoratore. Le ferie servono, infatti, a reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa e a consentire al lavoratore di partecipare alla vita familiare e sociale.
Cosa succede se è il datore di lavoro che costringe il lavoratore a non usufruire del periodo di ferie?
La mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti espone il datore di lavoro a pesanti sanzioni, quali:
- Da 100 a 600 euro per ciascun lavoratore a cui è riferita la violazione;
- Da 400 a 1500 euro per ciascun lavoratore, se la violazione è commessa per più di cinque lavoratori e se tale violazione si è verificata per almeno due anni;
- Da 800 a 4500 euro per ciascun lavoratore, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori e se tale violazione si è verificata per almeno quattro anni.
Le predette violazioni non vengono applicate nel caso in cui non sia possibile rispettare il periodo minimo di due settimane nell’anno di maturazione, per cause imputabili esclusivamente al lavoratore (esempio: lunghe malattie, maternità, infortunio).
Quando maturano le ferie?
Ipotizzando che il lavoratore abbia diritto a 26 giornate di ferie/anno, ogni mese di lavoro matura un “rateo ferie” pari a 2,167 giornate.
La giurisprudenza sottolinea inoltre che ci sono periodi di “assenza dal lavoro” che maturano ferie ed altre che, invece, non le maturano:
Assenze dal lavoro che maturano le ferie:
- Cig orario ridotto;
- congedo matrimoniale;
- contratti di solidarietà;
- ferie;
- infortunio;
- malattia;
- maternità obbligatoria;
- permessi elettorali;
- permessi retribuiti;
- richiamo alle armi.
Assenze dal lavoro che non maturano le ferie:
- aspettativa non retribuita;
- Cig a zero ore;
- malattia del bambino;
- maternità facoltativa;
- sciopero;
- assenza ingiustificata.
Chi decide quando l’attività dell’azienda consente al lavoratore di usufruire del periodo di “ferie”?
E’ il datore di lavoro che ha il potere di decidere l’erogazione del periodo di ferie perché è il responsabile dell’azienda ed è colui che conosce i ritmi di lavoro e i periodi di maggior lavoro. Solitamente vengono concordate con i lavoratori e questi ultimi possono avanzare proposte, che non è detto vengano però accettate dal datore di lavoro.
Se il lavoratore propone di godere di alcuni periodi di ferie in periodi specifici, durante l’anno, il consiglio che diamo è di avanzare la proposta in forma scritta, alla quale seguirà una risposta scritta, in modo che l’organizzazione aziendale e lo stesso lavoratore possano tenere traccia della comunicazione.
Il datore di lavoro, nell’erogazione del periodo ferie, dovrà comunque:
- tenere conto anche delle esigenze del lavoratore;
- assicurare il godimento del periodo minimo di 2 settimane di ferie previsto dalla legge nell’anno di maturazione, o del diverso periodo stabilito dal contratto collettivo applicato, tenendo conto che se il lavoratore necessita che le due settimane siano conseguenti, non potrà esimersi dall’accordargliele;
- assicurare che il restante periodo di ferie sia goduto entro i successivi 18 mesi dall’anno di maturazione, salvo diversa previsione del contratto collettivo;
- comunicare al lavoratore con sufficiente e congruo anticipo la collocazione delle giornate di ferie spettanti, meglio se in ogni cedolino paga viene indicato il residuo ferie aggiornato.
In alcuni ambienti di lavoro è d’uso comune chiedere al lavoratore di assentarsi usufruendo di ferie e di permessi retribuiti a causa dell’assenza del datore di lavoro che intende partecipare a convegni o corsi.
Questa consuetudine non è prevista dalla legge, ne’ dal CCNL siglato, tra gli altri, da Confprofesioni, che chiarisce all’art. 111:
“Sospensione –
In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione […]”.
Fulvia Magenga – Segretario Generale SIASO Confsal