L’aggiornamento annuale è obbligatorio per tutti/e le ASO a partire dall’anno successivo all’ottenimento della qualifica. E se salto un anno?
Il Dpcm del 9 febbraio 2018 ha colmato un vuoto normativo riconoscendo – finalmente! – la professione di ASO.
Indipendentemente da come da come si è stata conseguita la qualifica (perché si sono seguiti corsi di formazione o per esperienza lavorativa antecedente il 2018), è necessario obbligatoriamente aggiornarsi ogni anno a partire da quello successivo all’ottenimento della qualifica ASO. Esempio: ho conseguito la qualifica a dicembre 2021, dovrò entro la fine del 2022 frequentare 10 ore di aggiornamento.
Avevamo parlato di formazione ASO in un nostro articolo
Chi deve aggiornarsi?
- tutte le persone che lavorano in qualità di ASO;
- chi lavorava come ASO ma momentaneamente è disoccupato ma desidera mantenere la qualifica acquisita.
L’aggiornamento annuale è pertanto obbligatorio per l’ASO in qualsiasi caso e su tutto il territorio nazionale, anche se con piccole differenze a seconda della Regione di residenza.
Se salto un anno di aggiornamento cosa succede?
Fate molta attenzione: sono iniziati i controlli da parte dei NAS (Nucleo Anti Sofisticazioni) e/o dell’ATS (Agenzia Territoriale Salute). Verranno richiesti al vostro odontoiatra/datore di lavoro anche i vostri attestati, sia di formazione (qualifica ASO) sia di aggiornamento annuale (10 ore).
L’aggiornamento annuale deve essere erogato da agenzie formative accreditate o associazioni di categoria specifica.
Ma se ho saltato un anno?
Sarebbe meglio di no, ma se ciò fosse accaduto… si rischia purtroppo di incorrere in sanzioni, anche a distanza di anni dato l’obbligo di tracciabilità obbligatoria per 5 anni previsto dalla normativa prevede la tracciabilità: conservate pertanto con attenzione tutti i vostri attestati: saranno fondamentali in caso di controlli.
Professione ASO ti consiglia di aggiornarti comodamente da casa quando vuoi/puoi con Accademia Tecniche Nuove.
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Accademia Tecniche Nuove conserva per ogni partecipante tutti gli attestati di frequenza validi ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Dpcm del 9 febbraio 2018, in modo che, in caso di controllo, non ci siano problemi.