Con l’art. 32 del D. Lgs. 151/2001 oltre al congedo di maternità e/o di paternità, ciascun genitore, da
diritto ad assentarsi dal lavoro per un ulteriore periodo denominato “congedo parentale” che ha come
obiettivo quello di consentire ai genitori per prendersi cura del figlio nei primi anni di vita.
Fino a quando si può usare:
Può essere utilizzato entro i 14 anni di vita del bambino (fino al giorno del 14° compleanno
compreso).
La Madre lavoratrice: Può usufruire fino a 6 mesi di congedo parentale solo dopo il congedo di
maternità obbligatorio.
Il Padre lavoratore: Può usufruire fino a 6 mesi e può arrivare a 7 mesi, ma solo se utilizza almeno
3 mesi continuativi o frazionati.
Limite complessivo: In totale, entrambi i genitori possono usare al massimo 10 mesi, il limite sale a
11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi.
In caso di adozione o affidamento, i genitori hanno diritto al congedo parentale come i genitori
naturali, possono utilizzarlo entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia tuttavia, c’è un
limite, il congedo non può essere fruito oltre il compimento dei 18 anni del ragazzo/a.
Nel caso di “genitore solo” il periodo massimo di congedo parentale spettante, che può essere
goduto in modo frazionato o continuativo, ammonta a 11 mesi, fruibili entro i 14 anni di età del
bambino.
Per “genitore solo” si intende il soggetto che si trova nella situazione creatasi in seguito a:
– morte dell’altro genitore;
– abbandono del figlio da parte di uno di genitori;
– affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, in seguito ad un provvedimento dell’autorità
competente;
– non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.
Entrambi i genitori possono usufruire del congedo parentale anche negli stessi giorni (non devono
alternarsi per forza). Il padre può prendere il proprio congedo parentale anche mentre la madre è in
congedo di maternità obbligatorio (i tre mesi dopo il parto). Inoltre il padre può usare il congedo
parentale anche quando la madre sta usufruendo dei riposi giornalieri per allattamento.
In caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto ad usufruire, per ogni nato,
del numero di mesi di congedo parentale previsto dalla legge. Il numero dei mesi spettanti per ciascun
figlio si moltiplica in relazione al numero dei bambini nati.
Di conseguenza, per ciascun figlio:
- la madre potrà usufruire di un periodo di congedo della durata massima di 6 mesi;
- il padre potrà usufruire di un periodo di congedo della durata massima di 7 mesi;
- nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori.
Utilizzo frazionato del congedo parentale
Il congedo parentale può essere usufruito in maniera frazionata quando si verifica tra un periodo e
l’altro di astensione una ripresa effettiva di lavoro. Non si ha ripresa del lavoro in caso di ferie.
- Ferie tra frazioni di congedo: È possibile inserire giornate di ferie subito dopo una frazione di congedo e prima della successiva. Questo permette di “spezzare” il congedo con le ferie senza perdere giorni di diritto.
- Frazioni continuative: Se le frazioni di congedo si susseguono senza interruzioni (ad esempio, una settimana corta dal lunedì al venerdì), i giorni festivi e i sabati vengono comunque considerati come giorni di congedo. Questo vale anche per i sabati che cadono immediatamente prima o dopo le ferie.
- Effetto pratico: Non si perde il congedo per i giorni festivi o per i sabati nelle settimane corte. Il conteggio totale del congedo resta coerente con le giornate effettivamente previste dalla legge o dal contratto.
Esempio pratico:
- Congedo lunedì e martedì
- Mercoledì ferie
- Giovedì e venerdì congedo
- Sabato festivo in una settimana corta → viene considerato come giorno di congedo
Il congedo parentale può essere preso anche in frazioni di giornata, non solo per giorni interi. Il
genitore può richiedere solo alcune ore della giornata lavorativa come congedo parentale (es. 2 o 3
ore al giorno), mantenendo il resto della giornata lavorativa regolare. Questo rende il congedo più
flessibile e adattabile alle esigenze familiari e lavorative. La contrattazione collettiva nazionale o
aziendale può definire.
Modalità di fruizione a ore, cioè come si organizzano le ore di congedo durante la giornata.
Criteri di calcolo della base oraria, ossia quante ore corrispondono a un giorno di lavoro per il
congedo.
Monte ore della giornata lavorativa, per sapere quante ore totali possono essere considerate per il
congedo.
Il congedo parentale ad ore è cumulabile con frazioni di permessi o riposo di cui art. 33 legge n.
104/92 (permessi per disabilità), mentre non è incumulabile nella medesima giornata per congedo
parentale ad ore per altro figlio o, riposi di allattamento, nonché dei permessi (2 ore al giorno) pervisti
per figli disabili gravi.
Richiesta congedo parentale
Il genitore prima di usufruire del congedo parentale, deve darne preavviso al datore di lavoro al fine
di permettere allo stesso di organizzare il lavoro durante la sua assenza in base a quanto previsto dal
CCNL di categoria o, in assenza di almeno 5 giorni o 2 in caso di fruizione su base oraria. Per
usufruire del congedo parentale la lavoratrice/il lavoratore deve presentare apposita domanda online
all’INPS attraverso il portale dedicato. La domanda deve essere inoltrata prima dell’inizio del periodo
di congedo richiesto. Nel caso fosse presentata successivamente, vengono indennizzati solo i giorni
di congedo successivi alla presentazione della domanda.
Trattamento economico
A decorrere dal 1° gennaio 25 come stabilito dalla L. 207/2024 art. 1 c. 217 è stato stabilito un
aumento dell’indennizzo dal 30% all’80% per i tre mesi di congedo parentale del periodo non
trasferibile all’altro genitore, a condizione che il figlio/a abbia un età inferiore a sei anni. Tale
modifica di aumento di % ha carattere strutturale ai genitori lavoratori dipendenti che hanno
terminato il congedo di astensione obbligatoria o, in alternativa di paternità dopo la data del 31
dicembre 2024.
Congedo malattia figlio
La legge di bilancio 2026 art. 1 c. 220 trasforma in maniera strutturale il raddoppio dei giorni
disponibili per l’assistenza del figlio superiore a tre anni, aumentando il limite di età da otto anni a
quattordici anni.
Dal 1° gennaio 2026 è prevista questa gestione:
- Congedo richiesto alternativamente da entrambi i genitori per ciascun figlio di età non superiore a tre anni;
- Congedo richiesto alternativamente da ciascun genitore nel limite di 10 giorni lavorativi annui, per il figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni.
La certificazione di malattia del figlio dovrà essere inviata telematicamente all’INPS dal medico
curante del SSN.
STUDIO CONSULENZA DEL LAVORO
GRIMALDI PAOLO