Nel Diritto del Lavoro, la mansione lavorativa è intesa come l’insieme delle attività, dei compiti e delle operazioni che il lavoratore o la lavoratrice è chiamato/a a svolgere nell’ambito di un regolare rapporto di lavoro subordinato. Essa consiste dunque in una serie di obblighi e funzioni che il lavoratore o la lavoratrice è tenuto/a a rispettare e che vengono definiti e formalizzati al momento della redazione del contratto di lavoro.
La suddivisione dei lavoratori in qualifiche e livelli nasce dall’esigenza di organizzare le diverse professionalità secondo criteri gerarchici e di determinare per ciascuna una retribuzione adeguata. La qualifica individua il profilo professionale del lavoratore o della lavoratrice e il suo ruolo all’interno dell’organizzazione aziendale. I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) hanno provveduto a raggruppare le qualifiche in base al loro rilievo nella struttura gerarchica dell’impresa.
In base a quanto stabilito dal Codice Civile e dallo Statuto dei Lavoratori, il lavoratore o la lavoratrice è tenuto/a a svolgere le mansioni per le quali è stato/a assunto/a. Qualora l’azienda debba affrontare una riorganizzazione interna e procedere a una redistribuzione dei ruoli, può verificarsi che a un lavoratore inquadrato con una determinata qualifica vengano assegnate mansioni riconducibili a una categoria inferiore: in tali circostanze si configura il cosiddetto “demansionamento”. Questa modifica deve essere formalizzata mediante comunicazione scritta e il lavoratore o la lavoratrice interessato/a, pur svolgendo mansioni più semplici, deve avere la garanzia che il livello di inquadramento e il trattamento retributivo restino invariati. In caso di dubbi o incertezze, è consigliabile rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto del lavoro o a un rappresentante sindacale. La normativa consente l’assegnazione a mansioni di livello superiore rispetto a quelle previste al momento dell’assunzione, ma non a un livello inferiore: qualora vengano affidate mansioni inferiori, il lavoratore o la lavoratrice ha comunque diritto a conservare il proprio originario livello di inquadramento.
Può accadere che le parti del rapporto di lavoro decidano consensualmente di stipulare un nuovo contratto, con la conseguente modifica del livello di inquadramento, della categoria professionale e del trattamento retributivo. Generalmente, trascorsi sei mesi, la variazione di livello diventa definitiva e il lavoratore o la lavoratrice, anche qualora torni a svolgere mansioni riconducibili al livello precedente, non subisce riduzioni della retribuzione.
La contrattazione collettiva nazionale (CCNL) individua quattro principali categorie di lavoratori — operai, impiegati, quadri e dirigenti — ciascuna articolata in diversi livelli, ai quali corrispondono specifiche mansioni e responsabilità.
Nel CCNL degli Studi Professionali, il Titolo VII dedicato alla classificazione del personale prevede diverse sezioni o aree, ciascuna correlata alle attività svolte all’interno degli studi professionali. In particolare, la sezione D) comprende l’Area Medico-Sanitaria e Odontoiatrica, all’interno della quale sono individuate le varie qualifiche, le relative declaratorie delle mansioni e i corrispondenti livelli retributivi
Con riferimento alla mansione di “Assistente di studio Odontoiatrico” (A.S.O.) i livelli in fase crescente sono i seguenti:
- Livello 4° dove viene precisato quanto riportato: “Appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d’ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite”;
- Livello 4° super “Appartengono i lavoratori che svolgono mansioni d’ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche acquisite per alcune figure professionali anche tramite specifici percorsi formativi”;
- Livello 3° “Appartengono lavoratori che nell’ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività che comportano l’utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, compreso il coordinamento esecutivo dell’attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela.”
Passaggio ad un livello superiore
La normativa vigente e l’orientamento giurisprudenziale chiariscono che l’attribuzione di un livello superiore non costituisce una semplice scelta discrezionale del datore di lavoro, ma rappresenta un vero e proprio diritto del lavoratore o della lavoratrice, che si perfeziona automaticamente al verificarsi delle condizioni stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l’inquadramento superiore diventa definitivo dopo un periodo circoscritto di svolgimento di mansioni di livello superiore, fatta salva la presenza di specifiche eccezioni previste dalla legge o dal contratto collettivo, come nel caso della sostituzione temporanea di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.
Articolo di Paolo Grimaldi, consulente SIASO