TFR e previdenza complementare: novità legge di bilancio 2026

Dal 1° luglio 2026 sono entrate in vigore le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (L.
199/2025) in materia di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e previdenza complementare. Le novità
interessano tutte le imprese che assumono personale, con effetti differenti in funzione della dimensione
aziendale.

La presente circolare riepiloga le principali modifiche normative, gli adempimenti richiesti alle imprese in
base alla propria fascia dimensionale e le relative scadenze operative da rispettare.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti dal 1° luglio 2026 (con esclusione dei lavoratori
domestici), la scelta sulla destinazione del TFR maturando cambia in modo significativo.

Entro 60 giorni dalla data di assunzione, il lavoratore può:

  • aderire espressamente a una forma di previdenza complementare;
  • scegliere di mantenere il TFR secondo il regime ordinario (in azienda oppure, nei casi previsti, presso
    il Fondo Tesoreria INPS).
  • Se non viene espressa alcuna scelta entro 60 giorni, opera il nuovo meccanismo di adesione
    automatica
    : il TFR maturando viene conferito al fondo pensione individuato dal contratto collettivo
    applicato o, in mancanza, alla forma pensionistica residuale prevista dalla normativa. Contestualmente
    decorrono anche gli eventuali contributi alla previdenza complementare previsti dal contratto
    collettivo.

Un aspetto particolarmente rilevante è che, una volta divenuta efficace l’adesione automatica per mancata scelta entro il termine dei 60 giorni, la destinazione del TFR al fondo pensione non può essere revocata per riportare il TFR maturando in azienda. Resta invece sempre possibile aderire successivamente a una diversa forma di previdenza complementare secondo le regole vigenti.

Cosa deve fare il datore di lavoro:

  • informare il lavoratore delle diverse opzioni disponibili al momento dell’assunzione;
  • acquisire e conservare l’eventuale scelta espressa entro i 60 giorni;
  • in assenza di scelta, applicare il meccanismo di adesione automatica e provvedere ai conseguenti adempimenti nei confronti del fondo pensione competente.

Le tre opzioni sopra descritte si applicano ai lavoratori alla prima occupazione.

In questi casi, il lavoratore può:

  • scegliere espressamente la forma pensionistica complementare cui destinare il TFR maturando, anche se diversa da quella individuata dal contratto collettivo applicato;
  • in assenza di una scelta espressa entro il termine previsto, essere assoggettato al meccanismo di adesione automatica, con conferimento del TFR al fondo individuato dalla normativa.
  • Per i lavoratori che non sono alla prima occupazione e che risultano già titolari di una posizione di previdenza complementare attiva, alimentata anche solo parzialmente con il TFR maturato in un precedente rapporto di lavoro, la normativa non consente di mantenere il TFR maturando in azienda o presso il Fondo Tesoreria INPS.

Con l’adesione alla previdenza complementare, sia essa espressa o automatica, confluiscono nella forma
pensionistica:

  • il TFR maturando;
  • il contributo del datore di lavoro, ove previsto dal contratto collettivo applicato;
  • il contributo del lavoratore, nei casi previsti.

Per i lavoratori con una retribuzione annua lorda inferiore all’importo dell’assegno sociale INPS (pari,
per il 2026, a circa 7.100 euro annui), il contributo a carico del lavoratore non è obbligatorio, ferma restando la destinazione del TFR e l’eventuale contribuzione datoriale prevista dalla contrattazione collettiva.

Per garantire il corretto adempimento dei nuovi obblighi, il datore di lavoro dovrebbe adottare le seguenti misure operative:

  • Consegnare a ogni neoassunto, fin dal primo giorno di lavoro, un’informativa scritta e tracciabile sulle diverse opzioni di destinazione del TFR e sulla forma di previdenza complementare prevista dal contratto collettivo applicato, ove esistente.
  • Acquisire la scelta espressa del lavoratore mediante l’apposito modulo allegato, evitando che il termine di 60 giorni decorra senza una manifestazione di volontà. Una scelta espressa consente infatti di evitare l’attivazione del meccanismo di adesione automatica previsto dalla normativa.
  • Predisporre un sistema di monitoraggio delle scadenze, registrando per ciascun neoassunto il termine dei 60 giorni e prevedendo un promemoria prima della scadenza, così da poter sollecitare i lavoratori che non abbiano ancora comunicato la propria decisione.

STUDIO CONSULENZA DEL LAVORO
GRIMALDI PAOLO

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