Gestione della malattia nel rapporto di lavoro

La malattia è una delle cause di sospensione del rapporto di lavoro previste dalla legge nonché dalla contrattazione collettiva e gode di una doppia tutela sia sotto l’aspetto economico che sotto il profilo del diritto al mantenimento del posto di lavoro.

La tutela del lavoratore dipendente è duplice, infatti c’è continuità nella percezione della retribuzione e il mantenimento del posto di lavoro entro quello che tecnicamente è definito “periodo di comporto”.

Nonostante l’insorgenza di uno stato morboso che comporta l’incapacità temporanea e/o assoluta di rendere la prestazione lavorativa è tutelata dall’art. 2110 del c.c. , il lavoratore deve osservare una serie di obblighi nonché di adempimenti che, se non rispettati possono pregiudicare oltre al trattamento economico, anche la garanzia del mantenimento del posto di lavoro .

In sintesi, il lavoratore che accusi l’insorgenza di uno stato morboso ha i seguenti obblighi:

  • Avvisare con tempestività il datore di lavoro sull’impossibilità di effettuare la prestazione lavorativa;
  • Recarsi dal proprio medico curante o in alternativa richiedere una visita medica domiciliare;
  • Rendersi reperibile presso il domicilio comunicato per eventuali visite di controllo che potranno essere richieste dal datore di lavoro o disposte direttamente dall’INPS.

COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO

La legislazione e la contrattazione collettiva, impongono al lavoratore in stato di malattia di comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro l’assenza dal posto di lavoro. L’obbligo della comunicazione deve intendersi distinto e preventivo rispetto all’invio del certificato medico o alla comunicazione del numero di protocollo informatico dello stesso. Tutto questo trova una ragione, poiché consente al datore di lavoro di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si dovessero rendere necessari. L’omessa comunicazione dello stato di malattia, nei termini previsti dal CCNL o dal regolamento aziendale, può comportare l’integrazione di un infrazione suscettibile di sanzione disciplinare, anche nel caso in cui il lavoratore abbia trasmesso in termini successivi il riferimento del certificato medico, per violazione del dovere di diligenza previsto dall’art. 2104 del c.c. e dei doveri di correttezza e buona fede previsti dagli art. 1175 e 1176 del c.c.

CERTIFICATO MEDICO

Il certificato medico di malattia garantisce al lavoratore dipendente a non effettuare la prestazione lavorativa per tutta la durata dell’evento morboso e contestualmente, di percepire il relativo trattamento economico. Il certificato medico rilasciato dal proprio medico curante che viene trasmesso da quest’ultimo telematicamente all’INPS, ha lo scopo di legittimare l’assenza per il tramite di idonea certificazione rilasciata da un soggetto estraneo al rapporto di lavoro e quello di comunicare sia all’INPS che al datore di lavoro lo stato patologico del lavoratore. Il lavoratore al fine di ottenere il certificato medico può alternativamente recarsi direttamente dal proprio medico curante o nel caso in cui versi in condizione di salute che non consentano lo spostamento, richiedere la visita presso il proprio domicilio.

In questa ipotesi, la visita deve essere eseguita come disciplinato dal DPR settembre 1990 art. 20

  • Nel corso della stessa giornata se la richiesta del lavoratore sia pervenuta entro le ore 10:00
  • Entro le ore 12:00 del giorno successivo, se la richiesta è pervenuta dopo le ore 10:00 Il certificato medico rilasciato è composto da due sezioni:
  • Il certificato completo della diagnosi;
  • L’attestato di malattia telematico da consegnare al proprio datore di lavoro privo della diagnosi.

I dati riportati sul certificato, sono necessari per individuare correttamente le giornate indennizzabili, secondo quanto stabilito dalle disposizioni contenute nella circolare INPS.

ASSENZA VISITA MEDICA DI CONTROLLO

L’assenza del lavoratore alla visita di controllo domiciliare consente al medico di

  • Rilasciare un avviso con l’invito al lavoratore di presentarsi il primo giorno successivo non festivo alla visita di controllo ambulatoriale;
  • Comunicare l’assenza del lavoratore alla sede INPS competente, che a sua volta avviserà il datore di lavoro.

Il lavoratore che non si presenta alla visita medica di controllo o che non giustifichi l’assenza, premesso l’eventuale procedimento disciplinare per inadempimento contrattuale con possibili applicazioni di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro, incorre in un sistema sanzionatorio incrementale nella seguente misura:

  • Per assenza alla prima visita di controllo, perdita del trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia;
  • Per assenza alla seconda visita di controllo , riduzione del 50% del trattamento economico per i giorni successivi al 10˚ giorno;
  • Per assenza alla terza visita di controllo, interruzione delle erogazioni sino alla conclusione del periodo di malattia.

L’assenza alla visita medica di controllo, comporta la perdita contestualmente del diritto all’indennità di malattia sia a carico dell’INPS che a carico del datore di lavoro, poiché i CCNL prevedono una integrazione da parte di quest’ultimo.

Articolo di Paolo Grimaldi, consulente SIASO

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