Nuove regole Indennità di malattia INPS riconosciuto anche il giorno precedente al certificato

Dal 4 settembre 2026 la tutela si estende anche alle visite effettuate nell’ambulatorio del medico curante, con effetti sul periodo di carenza e sul limite dei 180 giorni indennizzabili

Una importante novità riguarda l’indennità di malattia INPS: dal 4 settembre 2026 viene riconosciuto, a determinate condizioni, anche il giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato medico, quando il lavoratore viene visitato dal proprio medico curante presso l’ambulatorio.

La novità, introdotta dalla circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026, supera il precedente orientamento, che consentiva la retrodatazione di un giorno soltanto in caso di visita domiciliare.

L’estensione della tutela produce effetti concreti sul conteggio dei giorni di carenza, sul momento in cui interviene l’indennità INPS e, più in generale, sul calcolo della durata dell’evento di malattia.

Le principali novità

In sintesi, le nuove regole prevedono che:

  • la circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026, adottata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, estende anche alle visite ambulatoriali il riconoscimento del giorno precedente alla redazione del certificato;
  • il giorno precedente può essere riconosciuto soltanto nei casi previsti dalla nuova disciplina e non è coperto se cade di sabato, domenica o in un giorno festivo infrasettimanale;
  • l’indennità ordinaria è pari al 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno di malattia e al 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno;
  • il periodo massimo indennizzabile è pari a 180 giorni nell’anno solare;
  • per gli iscritti alla Gestione Separata sono richiesti, tra gli altri requisiti, almeno un mese di contribuzione nei dodici mesi precedenti e un reddito dell’anno precedente non superiore al 70% del massimale contributivo.

Il giorno precedente diventa tutelabile

La principale novità riguarda la possibilità di riconoscere come primo giorno di malattia quello immediatamente precedente alla visita e alla redazione del certificato, anche quando il lavoratore viene visitato presso lo studio del medico curante.

La circolare INPS n. 92/2026 stabilisce infatti che la tutela può essere riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche in caso di visita ambulatoriale.

In precedenza, questa possibilità era riconosciuta esclusivamente quando la visita avveniva presso il domicilio del lavoratore.

L’INPS motiva il nuovo orientamento anche con la progressiva riduzione del numero dei medici di medicina generale, l’aumento degli adempimenti organizzativi e la conseguente necessità di programmare le visite presso gli studi medici.

La disciplina tiene inoltre conto della possibilità, prevista dall’articolo 43, comma 6, dell’ACN del 15 gennaio 2026, di effettuare la visita domiciliare entro le ore 12 del giorno successivo alla chiamata del paziente.

Come deve essere compilato il certificato

Per ottenere il riconoscimento del giorno precedente, il medico deve indicare nel certificato telematico la data effettiva di inizio della malattia, valorizzando il campo:

“Dichiara di essere ammalato dal…”

In questo modo, la data indicata può coincidere con il giorno immediatamente precedente a quello in cui il certificato viene redatto.

La regola si applica anche ai certificati relativi a continuazione e ricaduta.

La retrodatazione non può invece operare quando la data di inizio indicata dal medico è anteriore di oltre un giorno rispetto alla data di redazione del certificato.

Attenzione al sabato, alla domenica e ai festivi

Il riconoscimento del giorno precedente non è automatico in tutti i casi.

La nuova tutela non opera quando il giorno precedente cade di sabato, domenica o in una festività infrasettimanale, considerato che in tali giornate è attivo il servizio di continuità assistenziale.

Di conseguenza, se un lavoratore si ammala di venerdì ma viene visitato dal medico soltanto il lunedì, il venerdì non può essere recuperato attraverso la retrodatazione del certificato.

Cosa cambia nel conteggio della malattia

La nuova regola determina uno slittamento all’indietro dell’intero periodo di malattia.

Per esempio, se il lavoratore contatta il medico il martedì, viene visitato in ambulatorio il mercoledì e il certificato indica come data di inizio della malattia il martedì, l’evento viene considerato iniziato già dal martedì.

Il conteggio sarà quindi:

GiornoSituazione
Martedì1° giorno di malattia – periodo di carenza
Mercoledì2° giorno di malattia – periodo di carenza
Giovedì3° giorno di malattia – periodo di carenza
Venerdì4° giorno di malattia – indennità INPS

In questo esempio, i primi tre giorni rientrano nel periodo di carenza, mentre dal quarto giorno può intervenire l’indennità a carico dell’INPS, secondo le condizioni previste dalla normativa.

La differenza rispetto alle vecchie regole

Prima del 4 settembre 2026, in caso di visita ambulatoriale, l’evento sarebbe iniziato normalmente dal giorno della visita e non sarebbe stato possibile retrodatare di un giorno il certificato.

Nell’esempio precedente, quindi, la malattia sarebbe iniziata dal mercoledì, con conseguente spostamento in avanti del periodo di carenza e della decorrenza dell’indennità INPS.

La nuova disciplina consente invece, quando ricorrono le condizioni previste, di considerare il martedì come primo giorno dell’evento, allineando la tutela previdenziale alla data in cui il lavoratore dichiara di essere effettivamente ammalato.

In conclusione

La circolare INPS n. 92/2026 introduce quindi un cambiamento rilevante nella gestione dei certificati di malattia.

Il riconoscimento del giorno precedente alla certificazione anche per le visite ambulatoriali rende più flessibile la disciplina, ma deve essere applicato nel rispetto di precise condizioni: la retrodatazione è limitata a un solo giorno, deve essere correttamente indicata dal medico nel certificato telematico e non opera per sabati, domeniche e festività infrasettimanali.

La modifica può incidere direttamente sul periodo di carenza, sulla decorrenza dell’indennità INPS e sul conteggio complessivo dei giorni di malattia, compreso il limite massimo di 180 giorni indennizzabili nell’anno solare.

STUDIO CONSULENZA DEL LAVORO
GRIMALDI PAOLO

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