Tredicesima mensilità: cos’è, come si calcola e quando matura

La tredicesima mensilità è una retribuzione aggiuntiva rispetto alle dodici mensilità ordinarie percepite dal lavoratore subordinato. Si tratta di una forma di retribuzione differita, poiché matura progressivamente nel corso dell’anno ma viene generalmente erogata in un’unica soluzione, di norma nel mese di dicembre.

La disciplina della tredicesima è demandata principalmente alla contrattazione collettiva, che definisce:

  • la retribuzione di riferimento;
  • le modalità di calcolo;
  • i criteri di maturazione;
  • i termini di corresponsione.

Chi ha diritto alla tredicesima mensilità

La tredicesima spetta a tutti i lavoratori subordinati, sia:

  • a tempo indeterminato;
  • sia a tempo determinato,

indipendentemente dalla tipologia contrattuale applicata.

Il diritto matura in proporzione ai mesi di servizio prestati nell’anno solare. Solo chi ha lavorato l’intero anno matura una mensilità intera; in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, la tredicesima viene calcolata in dodicesimi.

Periodo di riferimento e maturazione

Il periodo di riferimento per la maturazione della tredicesima coincide con l’anno solare.
La maturazione avviene normalmente in misura pari a 1/12 per ogni mese di lavoro.

Ai fini del computo:

  • le frazioni di mese superiori a 15 giorni (o a due settimane, secondo il CCNL) sono generalmente considerate come mese intero;
  • è sempre necessario fare riferimento alle disposizioni del contratto collettivo applicato.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore è tenuto a liquidare le quote di tredicesima maturate, calcolate dall’inizio dell’anno fino alla data di fine rapporto.

Quali assenze consentono la maturazione della tredicesima

Non tutte le assenze incidono negativamente sulla tredicesima.
Rientrano tra quelle che consentono la maturazione:

  • maternità obbligatoria e anticipata;
  • riposi per allattamento;
  • congedo matrimoniale;
  • malattia e infortunio, nei limiti del periodo di comporto;
  • malattia professionale;
  • cassa integrazione a orario ridotto;
  • ferie, festività ed ex festività;
  • permessi retribuiti e riduzioni contrattuali di orario.

In tutte queste ipotesi il lavoratore è considerato in servizio e continua a maturare la tredicesima.

Assenze che non danno diritto alla tredicesima

La tredicesima non matura durante i periodi di assenza non retribuiti, tra cui:

  • aspettativa non retribuita;
  • congedo parentale oltre i limiti tutelati;
  • permessi ex Legge 104/1992;
  • malattia del figlio;
  • cassa integrazione a zero ore;
  • sciopero;
  • assenze ingiustificate;
  • sospensioni disciplinari;
  • permessi non retribuiti.

In tali casi, i periodi di assenza vengono esclusi dal calcolo dei dodicesimi.

Elementi che concorrono al calcolo della tredicesima

Salvo diversa previsione del CCNL, rientrano nella base di calcolo:

  • paga base (paga conglobata);
  • ex indennità di contingenza ed EDR;
  • scatti di anzianità;
  • superminimi;
  • indennità di mansione;
  • premi di produzione o produttività (media annua);
  • provvigioni (media annua);
  • indennità per maneggio di denaro.

La retribuzione di riferimento è normalmente quella in vigore nel mese di dicembre o, in caso di cessazione, quella valida al momento dell’erogazione.

Elementi esclusi dal calcolo della tredicesima

Non concorrono alla determinazione della gratifica natalizia:

  • lavoro straordinario, notturno o festivo occasionale;
  • indennità sostitutiva delle ferie non godute;
  • premi o gratifiche annuali;
  • somme una tantum;
  • rimborsi spese;
  • indennità per lavori disagiati o nocivi;
  • indennità di vestiario.

Tassazione e contributi sulla tredicesima

La tredicesima mensilità:

  • è soggetta a contribuzione previdenziale ordinaria;
  • rientra nell’imponibile INAIL;
  • è assoggettata a IRPEF ordinaria, senza applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente o carichi familiari.

Per questo motivo, l’importo netto risulta generalmente inferiore a quello di una mensilità ordinaria.
È prassi elaborare un cedolino separato per la tredicesima.

Tredicesima e TFR

Ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile, la tredicesima rientra nella retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, pur essendo corrisposta in un’unica soluzione annuale.

Articolo di Paolo Grimaldi, consulente SIASO

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